121742-sdNella giornata di ieri sono stati respinti in Commissione Giustizia alla Camera gli emendamenti al comma 20 del testo sulle Unioni Civili votato in Senato. Questa parte consente il continuo e costante adeguamento dell’ordinamento giuridico all’istituto dell’unione civile. Si tratta di una norma di chiusura che attraverso l’istituto dell’analogia equipara i partner ai coniugi, mantenendo tuttavia delle chiare distinzioni per quanto riguarda la filiazione.

Questo passaggio della legge è destinato alla pubblica amministrazione ed ha una chiara funzione antidiscriminatoria. Dove il legislatore non ha previsto espressamente, insomma, il comma 20, con una norma di rimando, colma le lacune e si adatta alle disposizioni future. In particolare, il dispositivo del comma 20 sarà utile per contrastare l’azione di quelle amministrazioni comunali che si rifiuteranno di celebrare in maniera adeguata l’unione civile, nonché, ancora prima, sarà un punto di riferimento per la stesura dei decreti attuativi.

20. Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.

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Fonte: ANDDOS